Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 1908/84 è modificato come segue:
In vigore dal 22 lug 1986
1. Il testo dell' è sostituito dal seguente:
«
Per la determinazione della qualità dei cereali offerti all'intervento nell'ambito degli articolo 7 e 8 del regolamento (CEE) n. 2727/75, nonché per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 2731/75, si ricorre ai metodi sotto indicati:
- il metodo di riferimento per la determinazione degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta è quello indicato nell'allegato I;
- il metodo di riferimento per la determinazione del tenore di umidità è quello indicato nell'allegato II;
- il metodo di riferimento per il dosaggio dei tannini del sorgo è quello indicato nell'allegato III;
- il metodo di riferimento per la determinazione del carattere non colloso e della lavorabilità a macchina della pasta ottenuta dal frumento tenero è quello indicato nell'allegato IV;
- il metodo di riferimento per la determinazione del tenore di proteine nel chicco di frumento tenero molito è quello riconosciuto dall'ICC (Associazione internazionale di chimica dei cereali), le cui norme figurano alla rubrica n. 105: metodo per la determinazione delle proteine dei cereali e dei prodotti cerealicoli;
Tuttavia, gli Stati membri possono utilizzare ogni altro metodo. In tal caso essi devono preventivamente fornire la prova alla Commissione che i risultati ottenuti con quest'altro metodo sono riconosciuti come equivalenti dall'ICC;
- il metodo di riferimento per la determinazione dell'indice di Zeleny sul chicco di frumento tenero molito è quello riconosciuto dall'ICC, le cui norme figurano alle rubriche n. 118: preparazione, con campioni di frumento, della farina sperimentale destinata alla prova di sedimentazione, e n. 116: prova di sedimentazione (secondo Zeleny) per accertare il valore panificabile;
- il metodo di riferimento per la determinazione dell'indice di caduta di Hagberg sul chicco di frumento tenero molito è quello riconosciuto dall'ICC, le cui norme figurano alla rubrica n. 107: determinazione del tempo di caduta (metodo Hagberg-Perten) per misurare il grado di attività alfa-amilasica dei chicchi e delle farine. »
2. Nell'allegato III, il testo del punto 4.4. è sostituito dal seguente:
« 4.4. Citrato di ammonio e di ferro (III) avente un contenuto di ferro compreso tra il 17 e il 20 %, soluzione a 3,5 g/l, preparata 24 ore prima dell'uso.
Il contenuto di ferro del citrato, in quanto influisce sui risultati, deve essere rigorosamente rispettato. »
3. É aggiunto l'allegato IV, che figura nell'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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