Art. 2
In vigore dal 21 lug 1986
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 21 luglio 1986.
Per il Consiglio
Il Presidente
G. HOWE
(1) GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.
(2) GU n. L 252 del 5. 9. 1981, pag. 26.
(3) GU n. L 210 del 7. 8. 1985, pag. 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:2296:oj#art-2