Art. 1
Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2245/85 è sostituito dal testo seguente:
In vigore dal 21 lug 1986
«
Divieti di pesca
Fatto salvo l':
a) è vietata qualsiasi attività di pesca in una zona di 12 miglia al largo delle coste della Georgia australe;
b) la pesca diretta di Notothenia rossii è vietata intorno alla Georgia australe (zona FAO 48.3 Antartico) (1); in questa zona le catture accessorie di Notothenia rossii, nel corso di operazioni di pesca diretta di altre specie, sono limitate a un livello che consenta la ricostituzione ottimale della popolazione.
(1) La delimitazione della zona FAO di cui al presente regolamento figura nella comunicazione della Commissione 85/C/335/02 (GU n. C 335 del 24. 12. 1985, pag. 2). ».
Storico versioni
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