Art. 2
In vigore dal 21 lug 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 21 luglio 1986.
Per il Consiglio
Il Presidente
G. HOWE
(1) GU n. C 272 dell'11. 10. 1983, pag. 7.
(2) GU n. C 332 del 28. 11. 1983, pag. 279.
(3) GU n. L 384 del 31. 12. 1982, pag. 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:2295:oj#art-2