Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 3626/82 è modificato come segue:
In vigore dal 21 lug 1986
1) il testo dell' è sostituito dal testo seguente:
«
Gli esemplari cui si applica il presente regolamento sono i seguenti:
a) qualsiasi animale o pianta, vivo o morto, delle specie elencate nell'appendice I della convenzione, qualsiasi parte o prodotto ottenuto a partire da queste stesse specie ed elencati nell'allegato B del presente regolamento, nonché qualsiasi merce, se da un documento giutificativo, ovvero dall'imballaggio, dal marchio o dall'etichetta o da qualsiasi altra circostanza risulta trattarsi di parti o di prodotti di animali o di piante appartenenti a queste stesse specie;
b) qualsiasi animale o pianta, vivo o morto, delle specie elencate negli allegati II e III della convenzione; qualsiasi parte o prodotto ottenuto a partire da queste stesse specie ed elencati nell'allegato B del presente regolamento, nonché qualsiasi altra merce, se da un documento giustificativo, ovvero dall'imballaggio, dal marchio o dall'etichetta o da qualsiasi altra circostanza risulta trattarsi di parti o di prodotti di animali o di piante appartenenti a queste stesse specie, a meno che tali parti o prodotti siano esplicitamente esclusi dalle disposizioni della convenzione in base ad un'indicazione in tal senso contenuta nell'interpretazione delle appendici II e III della convenzione. »;
2) il testo dell'articolo 6, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:
« 2. I divieti di cui al paragrafo 1 si applicano anche agli esemplari di cui all', lettera b), non contemplati dal paragrafo 1 se questi sono stati introdotti in violazione dell'articolo 5. ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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