Art. 3

In vigore dal 15 lug 1986
1. Fermo restando il paragrafo 2, per gli zuccheri di cui all' raffinati in una raffineria delle regioni europee della Comunità è concesso alle imprese interessate un aiuto che consta di: a) un importo stabilito per 100 kg di zucchero greggio di qualità tipo, pari alla differenza tra il contributo di magazzinaggio di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1785/81, effettivamente riscosso per lo zucchero in causa, e il triplo dell'importo mensile del rimborso delle spese di magazzinaggio di cui all'articolo 8, paragrafo 2, primo comma dello stesso regolamento, applicabile durante la raffinazione di tale zucchero, e b) per ogni decimo della percentuale di resa superiore al 92 %, di un importo pari allo 0,0387 % del prezzo d'intervento dello zucchero greggio della campagna di commercializzazione nel corso della quale è stata effettuata la raffinazione. 2. Il paragrafo 1 si applica nel limite dei quantitativi da stabilire in funzione delle regioni della Comunità nelle quali la raffinazione potrebbe aver luogo, e separatamente, in base alla provenienza dal o dai dipartimenti francesi d'oltremare in causa. La determinazione dei quantitativi di cui al primo comma è effettuata secondo la procedura prevista all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 1785/81 in base ad un bilancio di approvvigionamento comunitario in zucchero greggio per la loro raffinazione nelle regioni europee interessate della Comunità. 3. L'importo complessivo dell'aiuto di cui al paragrafo 1 è concesso a richiesta delle imprese che hanno raffinato lo zucchero in questione ; tale richiesta va presentata alle autorità competenti dello Stato membro sul cui territorio ha luogo la raffinazione.
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