Art. 2

In vigore dal 15 lug 1986
Ai produttori di cui all' è concesso, per gli zuccheri considerati nel precitato articolo e consegnati nei porti europei della Comunità, un aiuto che consta di: a) un importo forfettario di 14,56 ECU per tonnellata di zucchero, espressa in zucchero bianco, la quale rappresenta le spese di trasporto dalla fabbrica alla consegna fob per la campagna di commercializzazione 1986/1987. Per ciascuna delle campagne di commercializzazione successive questo importo viene adeguato, applicando un coefficiente pari alla percentuale di modifica del prezzo d'intervento dello zucchero bianco rispetto a quello vigente durante la campagna di commercializzazione precedente, e b) un importo forfettario uniforme equivalente alle spese di trasporto marittimo dalla fase fob dipartimenti francesi d'oltremare alla fase cif porti europei della Comunità e le spese di assicurazione interenti a detto trasporto. Questo importo forfettario è pari al nolo Caraibi-Regno Unito stabilito dal Freight Committee of the United Terminal Sugar Market Association of London e incorporato nel «London Daily Price» per lo zucchero, elemento valido alla data di rilascio della polizza di carico per zucchero considerato. L'aiuto è concesso a richiesta dei produttori degli zuccheri di cui sopra, presentata alle autorità competenti della Repubblica francese.
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