Art. 2
In vigore dal 14 lug 1986
Il regolamento (CEE) n. 1360/78 è modificato come segue: 1) il testo dell', quinto trattino è sostituito dal testo seguente:
«- l'intero territorio della Spagna e del Portogallo»;
2) il testo dell'articolo 3, paragrafo 1, frase introduttiva è sostituito dal testo seguente:
«1. Per quanto riguarda l'Italia, la Grecia, la Spagna e il Portogallo, il presente regolamento si applica ai prodotti seguenti di cui esista una produzione in tali paesi:»;
3) il testo dell'articolo 11, paragrafo 1, secondo trattino, primo sottotrattino è sostituito dal testo seguente:
«- costituite da più di tre anni alla data di entrata in vigore del presente regolamento e, per la Grecia, la Spagna ed il Portogallo, alla data dell'adesione,»;
4) all'articolo 19, la parte di frase in fine al secondo trattino è sostituita dal testo seguente:
«nonché, per la Spagna ed il Portogallo, al più tardi il 31 marzo 1987».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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