Art. 2

Il testo dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 355/77 è sostituito dal testo seguente:

In vigore dal 14 lug 1986
«Articolo 17 1. Il contributo del Fondo consiste in sovvenzioni in conto capitale accordate in uno o più versamenti. 2. Per ogni progetto, rispetto all'investimento realizzato: a) la partecipazione finanziaria del beneficiario deve essere almeno del 50 % ; tuttavia essa è ridotta al: - 35 % per i progetti realizzati, in Francia, nel Languedoc-Roussillon, e nei dipartimenti Vaucluse, Bouches-du-Rhône, Var, Ardèche e Drôme e, in Spagna, nelle regioni autonome Principato delle Asturie, Catabria, Paese Basco, tranne la provincia di Biscaglia, Comunidad Foral de Navarra, la Rioja, Aragona, la provincia di Saragozza, Catalogna, tranne la provincia di Barcellona, Comunidad Valenciana, regione di Murcia, Andalusia, tranne le provincie di Granada e Huelva, Comunidad autonoma delle Isole Baleari; - 25 % per i progetti realizzati nel Mezzogiorno, nelle zone svantaggiate dell'Irlanda occidentale, in tutte le regioni della Grecia - tranne in quella della Grande Atene - e del Portogallo, nei dipartimenti francesi d'oltremare, nonché, per quanto riguarda la Spagna, nelle regioni autonome Galizia, Castiglia-León, Castiglia-La Mancha, Estremadura, Andalusia, per quanto riguarda le province di Granada e Huelva, Aragona, per quanto riguarda le provincie di Huesca e Teruel, Canarie. Inoltre, qualora la situazione dei mercati dei capitali di uno Stato membro lo giustifichi, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 22, autorizzare questo Stato a ridurre la partecipazione del beneficiario dal 50 % al 45 %; b) la partecipazione finanziaria dello Stato membro nel cui territorio sarà eseguito il progetto deve essere almeno del 5 %; c) la sovvenzione concessa dal Fondo è al massimo pari al: - 50 % per i progetti realizzati nel Mezzogiorno, nelle zone svantaggiate dell'Irlanda occidentale, in tutte le regioni della Grecia - tranne in quella della Grande Atene - e del Portogallo, nei dipartimenti francesi d'oltremare, nonché, per quanto riguarda la Spagna, nelle regioni autonome Galizia, Castiglia-León, Castiglia-La Mancha, Estremadura, Andalusia, per quanto riguarda le provincie di Granada e Huelva, Aragona, per quanto riguarda le provincie di Huesca e Teruel, Canarie; - 35 % per i progetti realizzati, in Francia, nel Languedoc-Roussillon e nei dipartimenti Vaucluse, Bouches-du-Rhône, Var, Ardèche e Drôme e, in Spagna, nelle regioni autonome Principato delle Asturie, Cantabria, Paese Basco, tranne la provincia di Biscaglia, Comunidad Foral de Navarra, la Rioja, Aragona per quanto riguarda la provincia di Saragozza, Catalogna, tranne la provincia di Barcellona, Comunidad Valenciana, regione di Murcia, Andalusia, tranne le provincie di Granda e Huelva, Comunidad autonoma delle Isole Baleari; - 25 % nelle altre regioni ; tuttavia, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 22, elevare questo tasso al 30 % al massimo nel caso di progetti di cui all'articolo 11, lettera c). 3. Per quanto riguarda il contributo del Fondo per l'acquisto di attrezzature di raccolta di cui all'articolo 6, lettera f), i tassi di cui al paragrafo 2 sono fissati come segue: a) la partecipazione del beneficiario deve essere pari almeno all'80 % e, per quanto riguarda la Spagna, la Grecia, l'Italia, l'Irlanda e il Portogallo, pari almeno al 70 % per i progetti presentati prima del 31 dicembre 1986. Tuttavia, essa è ridotta al: - 70 % e, per i progetti presentati prima del 31 dicembre 1986, al 60 % per i progetti realizzati nel Mezzogiorno, nelle zone svantaggiate dell'Irlanda occidentale, in tutte le regioni della Grecia - tranne in quella della Grande Atene - e del Portogallo, nonché, in Spagna, nelle regioni autonome Galizia, Castiglia-León, Castiglia-La Mancha, Estremadura, Andalusia, per quanto riguarda le provincie di Granada e Huelva, Aragona, per quanto riguarda le provincie di Huesca e Teruel, Canarie; - 70 % per i progetti realizzati nei dipartimenti francesi d'oltremare, nel Languedoc-Roussillon e nei dipartimenti Vaucluse, Bouches-du-Rhône, Var, Ardèche e Drôme e, in Spagna, nelle regioni autonome Principato delle Asturie, Catabria, Paese Basco, tranne la provincia di Biscaglia, Comunidad Foral de Navarra, Rioja, Aragona per quanto riguarda la provincia di Saragozza, Catalogna, tranne la provincia di Barcellona, Comunidad Valenciana, regione di Murcia, Andalusia, tranne le provincie di Granada e Huelva, Comunidad autonoma delle Isole Baleari; b) la sovvenzione concessa dal Fondo è al massimo pari al: - 20 % e, per i progetti presentati prima del 31 dicembre 1986, al 30 % per i progetti realizzati nel Mezzogiorno, nelle zone svantaggiate dell'Irlanda occidentale, in tutte le regioni della Grecia - tranne in quella della Grande Atene - e del Portogallo, nonché, in Spagna, nelle regioni autonome Galizia, Castiglia-León, Castiglia-La Mancha, Estremadura, Andalusia, per quanto riguarda le provincie di Granada e Huelva, Aragona, per quanto riguarda le provincie di Huesca e Teruel, Canarie; - 20 % per i progetti relizzati, in Francia, nei dipartimenti francesi d'oltremare, nel Languedoc-Roussillon e nei dipartimenti Vaucluse, Bouches-du-Rhône, Var, Ardèche e Drôme e, in Spagna, nelle regioni autonome Principato delle Asturie, Cantabria, Paese Basco, tranne la provincia di Biscaglia, Comunidad Foral de Navarra, la Rioja, Aragona, per quanto riguarda la provincia di Saragozza, Catalogna, tranne la provincia di Barcellona, Comunidad Valenciana, regione di Murcia, Andalusia, tranne le provincie di Granada e Huelva, Comunidad autonoma delle Isole Baleari; - 10 % nelle altre regioni e, per i progetti presentati prima del 31 dicembre 1986, al 20 % nelle altre regioni della Spagna, della Grecia, dell'Irlanda e dell'Italia.».
Storico versioni

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