Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 1570/77 è modificato come segue:
In vigore dal 8 lug 1986
1. Il testo dell' è sostituito dal testo seguente:
«
Le maggiorazioni e detrazioni delle quali è aumentato o diminuito il prezzo di intervento sono calcolate applicando le percentuali previste agli articoli 3, 4, 4 bis e 6 a questo prezzo valido all'inizio della campagna di commercializzazione ».
2. All'articolo 3, paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:
« Tuttavia, per la campagna 1986/1987 si applicano le maggiorazioni che figurano nella tabella II dell'allegato I ».
3. All'articolo 3, paragrafo 2 in fine, i termini « tabella II » sono sostituiti dai termini « tabella III ».
4. È aggiunto il seguente articolo 4 bis:
« Articolo 4 bis
1. Una detrazione del 5 % è applicata al prezzo d'intervento, valido all'inizio della campagna di commercializzazione del frumento tenero, che non soddisfa ai requisiti tecnologici e fisici di qualità.
Il frumento tenero panificabile possiede i requisiti tecnologici e fisici richiesti se la pasta da esso ottenuta non risulta collosa nella lavorazione meccanica e se il cereale presenta le caratteristiche seguenti:
- indice di Zeleny superiore o uguale a 20;
- indice di caduta di Hagberg superiore o uguale a 220 secondi, compresi i 60 secondi di tempo di preparazione (agitazione);
- la percentuale totale degli elementi che sono propri del frumento tenero di qualità irreprensibile è pari almeno al 90 %;
- la percentuale delle impurità relative ai chicchi non supera il 5 %;
- la percentuale totale di impurità diverse (Schwarzbesatz) non supera il 3 %, di cui al massimo 0,05 % di chicchi riscaldati spontaneamente o essiccati troppo brutalmente, 0,05 % di segala cornuta e 0,10 % di semi di erbe nocive;
- la percentuale di chicchi scaldati durante le operazioni di essiccazione non supera lo 0,50 %.
2. Se il tenore di proteine del frumento tenero che possiede i requisiti di cui al paragrafo 1, secondo comma, è inferiore all'11,5 %, si applicano le detrazioni che figurano nella tabella IV dell'allegato I. Tali detrazioni si applicano al prezzo di intervento valido all'inizio della campagna di commercializzazione.
3. Le spese necessarie per effettuare la prova di attività amilasica (Hagberg), della prova di Zeleny, della prova di attitudine alla lavorazione meccanica e del dosaggio della proteina sono a carico dell'offerente.
In caso di controversia, l'organismo di intervento sottoporrà nuovamente il frumento in causa ai controlli necessari e le spese relative a tali controlli sostenute dalla parte che verrà dichiarata perdente ».
5. Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal testo seguente:
« Articolo 5
Fatto salvo il disposto dell'articolo 3, paragrafo 3, le maggiorazioni e le detrazioni di cui agli articoli 3, 4 e 4 bis sono applicate congiuntamente ».
6. All'articolo 6, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
« 1. Gli organismi di intervento applicano, all'atto dell'intervento, la maggiorazione speciale di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2727/75 alla segala che possieda le seguenti caratteristiche:
- la percentuale di chicchi germinati non superi il 2,5 %,
- la percentuale di chicchi spezzati non superi il 5 % e la percentuale di impurità costituite da chicchi non superi il 3 %,
- la percentuale di chicchi deteriorati per riscaldamento spontaneo e per essiccazione troppo brutale non superi lo 0,05 %,
- la percentuale di chicchi scaldati nel corso delle operazioni di essiccazione non superi lo 0,50 %,
- la viscosità di una sospensione acquosa basata su macchinazione integrale (germi compresi) non risulti inferiore, sul diagramma dell'amilografo Brabender, a 200 unità ad una temperatura di almeno 63° C nel punto massimo della curva ».
7. È aggiunto il seguente articolo 6 bis:
« Articolo 6 bis
1. Indipendentemente dalle disposizioni degli articoli 3 e 4, gli organismi di intervento applicano, all'atto dell'intervento, la maggiorazione speciale di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2727/75 al frumento tenero panificabile se la pasta da esso ottenuta non risulta collosa nella lavorazione meccanica e se il cereale presenta le caratteristiche tecnologiche e fisiche seguenti:
- tenore di proteine (N×5,7) riferito alla materia secca superiore o uguale al 14 %;
- indice di Zeleny superiore o uguale a 35;
- indice di caduta di Hagberg superiore o uguale a 240 secondi, compresi i 60 secondi di tempo di preparazione (agitazione);
- le caratteristiche fisiche di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 1, terzo, quarto, quinto e sesto trattino.
2. Le spese necessarie per effettuare la prova di attitudine alla lavorazione meccanica, del dosaggio della proteina, della prova di Zeleny e della prova di attività amilasica (Hagberg) sono a carico dell'offerente.
3. In caso di controversia, l'organismo di intervento sottoporrà nuovamente il frumento in causa ai controlli necessari e le spese relative a tali controlli saranno sostenute dalla parte che verrà dichiarata perdente ».
8. L'allegato I è sostituito dall'allegato al presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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