Art. 2

In vigore dal 8 lug 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica dal 1o aprile 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 19. (3) GU n. L 132 del 18. 5. 1984, pag. 11. (4) GU n. L 288 del 30. 10. 1985, pag. 10. (5) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 13. (6) GU n. L 165 del 21. 6. 1986, pag. 6.
Storico versioni

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