Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 1371/84 è modificato come segue:
In vigore dal 8 lug 1986
1. È inserito il seguente articolo 3 bis:
« Articolo 3 bis
L'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino del regolamento (CEE) n. 857/84 è applicabile ai produttori il cui quantitativo di riferimento sia pari o superiore a 250 000 kg.
L'abbandono definitivo della produzione lattiera deve vertere su almeno il 50 % del quantitativo di riferimento del produttore ».
2. All'articolo 12, paragrafi 4 e 5, i termini « sessanta giorni » sono sostituiti da « tre mesi ».
3. L'articolo 16 è modificato come segue:
- Il testo del paragrafo 1, lettera b) è sostituito dal seguente testo:
« b) per disciplinare e controllare i casi di abbandono totale o parziale della produzione lattiera in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 857/84, qualora venga attuata tale disposizione ».
- Nel paragrafo 2 è aggiunta la frase seguente:
« Le eventuali modifiche di tali misure, comprese quelle riguardanti l'abbandono parziale della produzione lattiera, sono comunicate alla Commissione entro un mese dalla loro adozione ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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