Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità

In vigore dal 7 lug 1986
europee.> Esso è applicabile a decorrere dal 1° giugno 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Per il Consiglio Il Presidente N. LAWSON (5) GU n. L 56 dell'1. 3. 1986, pag. 91. (6) GU n. L 56 dell'1. 3. 1986, pag. 119. (7) GU n. L 300 del 31. 12. 1972, pag. 2. (8) GU n. L 350 del 19. 12. 1973, pag. 33. DECISIONE N. 2/86 DEL COMITATO MISTO CEE - AUSTRIA del 27 maggio 1986 che modifica, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo alle Comunità europee, il protocollo addizionale n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa IL COMITATO MISTO, visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972, visto il protocollo addizionale allegato al suddetto accordo a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo alle Comunità europee, in particolare l'articolo 16, visto l'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e detta Comunità, da un lato, e la Repubblica d'Austria, dall'altro, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972, visto il protocollo addizionale allegato a tale accordo a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo alle Comunità europee, in particolare l'articolo 8, considerando che il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa deve essere modificato a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo alle Comunità europee, per quanto riguarda sia gli aspetti tecnici sia le disposizioni transitorie necessarie ai fini della corretta applicazione del regime commerciale previsto nei protocolli risultanti dalla suddetta adesione; considerando che le disposizioni transitorie devono garantire la corretta applicazione di queste disposizioni commerciali tra la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e la Spagna e il Portogallo, da un lato, e l'Austria, dall'altro, DECIDE:
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