Art. 1
L'articolo seguente è inserito nel protocollo n. 3:
In vigore dal 7 lug 1986
«Articolo 24
1. a) Qualsiasi prodotto accompagnato da un certificato EUR. 1 o da un formulario EUR. 2 rilasciato o compilato in Spagna è considerato, per l'applicazione del protocollo addizionale all'accordo, come un prodotto originario della Spagna.
b) Tuttavia la lettera a) non si applica ai certificati EUR. 1 rilasciati in Spagna per prodotti originari del resto della Comunità o dell'Austria che non abbiano subito in Spagna alcuna trasformazione o lavorazione o che siano stati oggetto solamente di manipolazioni destinate a garantire la loro conservazione tal quali durante il trasporto o il magazzinaggio. Tali prodotti beneficiano, al momento della loro importazione, di un trattamento identico a quello di cui avrebbero beneficiato se fossero stati spediti direttamente dal resto della Comunità o dall'Austria.
c) Per l'applicazione della lettera b), nel caso di prodotti originari del resto della Comunità, l'esportatore o un suo rappresentante autorizzato deve apporre la menzione «Articolo 24, paragrafo 1 - riesportati tal quali» nella casella 7 «Osservazioni» del certificato EUR. 1. Tale menzione è convalidata mediante l'apposizione del timbro usato dall'ufficio doganale competente. Le autorità doganali spagnole sono incaricate di effettuare i controlli necessari per garantire la corretta applicazione di detta disposizione.
d) Per l'applicazione della lettera b), in caso di prodotti originari dell'Austria, si applica l'articolo 9, paragrafo 8.
2. I seguenti prodotti esportati da uno Stato membro della Comunità diverso dalla Spagna in Austria, al momento della loro importazione in Austria, possono beneficiare soltanto di un trattamento identico a quello di cui avrebbero beneficiato se vi fossero stati importati direttamente dalla Spagna:
- i prodotti che hanno acquisito il carattere originario della Comunità per via di trasformazione o lavorazione effettuata totalmente o parzialmente in Spagna,
- i prodotti che dopo aver acquisito il carattere originario nel resto della Comunità sono sottoposti in Spagna ad un'operazione superiore alle manipolazioni destinate a garantire la loro conservazione tal quali durante il trasporto o il magazzinaggio.
Per l'applicazione del primo comma, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato, deve apporre la sigla «ES» nella casella 7 «Osservazioni» del certificato EUR. 1 o del formulario EUR. 2 rilasciato o compilato in un altro Stato membro della Comunità.
3. Per l'applicazione dell', paragrafo 2, lettera b), ultima frase, i prodotti che abbiano acquisito il carattere di prodotti originari in Spagna oppure i prodotti accompagnati da un certificato EUR. 1 o da un formulario EUR. 2 con apposto nella casella 7 «Osservazioni» la sigla «ES», importati in Austria e riesportati in uno Stato membro della Comunità diverso dalla Spagna possono beneficiare in tale Stato membro soltanto di un trattamento identico a quello previsto dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo alle Comunità europee, se fossero stati spediti direttamente dalla Spagna nel resto della Comunità.
Per l'applicazione del primo comma, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato deve apporre la sigla «ES» nella casella 7 «Osservazioni» del certificato EUR. 1 o del formulario EUR. 2 rilasciato o compilato in Austria.
4. Per l'applicazione dell', i prodotti che abbiano acquisito il carattere originario in Spagna o i prodotti accompagnati da un certificato EUR. 1 o da un formulario EUR. 2 nella cui casella 7 «Osservazioni» sia apposta la sigla «ES», importati in Austria ed esportati, alle condizioni previste dal succitato , in uno dei cinque paesi ivi menzionati, al momento della loro importazione nell'uno o nell'altro di questi cinque paesi, possono beneficiare soltanto di un trattamento identico a quello di cui avrebbero beneficiato se fossero stati importati direttamente dalla Spagna.
Per l'applicazione del primo comma, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato deve apporre la sigla «ES» nella casella 7 «Osservazioni» del certificato EUR. 1 o del formulario EUR. 2 rilasciato o compilato in Austria.
5. a) Sono considerati originari ai sensi del presente protocollo i prodotti originari, che in data antecedente al 1g marzo 1986 siano stati oggetto del rilascio di un certificato o di un formulario previsto
nell'ambito dell'accordo tra i paesi dell'EFTA e la Spagna, firmato il 26 giugno 1979, della convenzione che istituisce l'EFTA, firmata il 4 gennaio 1960 per quanto riguarda il Portogallo, dell'accordo del 1970 tra la Comunità economica europea e la Spagna e dell'accordo del 1972 tra la Comunità europea e la Repubblica portoghese.
b) I certificati EUR. 1 o i formulari EUR. 2 recanti la menzione «EFTA-SPAIN-TRADE», usati nell'ambito del commercio diretto tra la Spagna e l'Austria o uno degli altri cinque paesi di cui all', possono continuare ad essere usati nei suddetti scambi sino ad esaurimento delle riserve. In caso di utilizzazione dei certificati EUR. 1 o dei formulari EUR. 2, di cui alla presente lettera, non occorre esigere l'apposizione della sigla «ES» prevista ai paragrafi 2, 3 e 4.».
Storico versioni
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