Art. 1
In vigore dal 3 lug 1986
1. Le varietà di viti di cui all'articolo 46, paragrafo 3, primo comma, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 337/79 sono le varietà « Riesling » ed « Elbling ».
2. Le regioni viticole di cui all'articolo 46, paragrafo 3, primo comma, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 337/79 sono le seguenti:
- Ahr,
- Mittelrhein,
- Mosel-Saar-Ruwer,
- Nahe,
- Rheinhessen,
- Rheinpfalz,
- Mosella lussemburghese.
Storico versioni
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