Art. 1

Art. 1

In vigore dal 3 lug 1986
1. Le varietà di viti di cui all'articolo 46, paragrafo 3, primo comma, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 337/79 sono le varietà « Riesling » ed « Elbling ». 2. Le regioni viticole di cui all'articolo 46, paragrafo 3, primo comma, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 337/79 sono le seguenti: - Ahr, - Mittelrhein, - Mosel-Saar-Ruwer, - Nahe, - Rheinhessen, - Rheinpfalz, - Mosella lussemburghese.
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