Art. 2

In vigore dal 30 giu 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. (2) GU n. L 87 del 2. 4. 1986, pag. 1. (3) GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 9. (4) GU n. L 201 del 25. 7. 1978, pag. 26.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:2079:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo