Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 1729/78 è modificato come segue:
In vigore dal 30 giu 1986
1. Il testo dell' è sostituito dal seguente:
«
1. La restituzione alla produzione per lo zucchero bianco è fissata trimestralmente per i periodi che iniziano il 1o luglio, il 1o ottobre, il 1o gennaio e il 1o aprile.
2. Ai fini della fissazione di cui al paragrafo 1, per periodo di riferimento si intende:
a) per la constatazione delle restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco necessaria per determinare il prezzo dello zucchero sul mercato mondiale, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1010/86,
e
b) per la constatazione del prezzo del granturco sul mercato della Comunità necessaria per determinare il prezzo del glucosio, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettera b) del regolamento citato,
il periodo che inizia il primo giorno del trimestre immediatamente precedente ciascuna delle date di cui al paragrafo 1 e che termina il quindicesimo giorno dell'ultimo mese del trimestre in causa.
3. Per quanto riguarda il prezzo dello zucchero sul mercato mondiale, la media di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1010/86 è la media ponderata delle restituzioni all'esportazione di zucchero bianco fissate mediante gara durante il
periodo di riferimento definito al paragrafo 2 per esportazioni da effettuare a titolo della campagna di commercializzazione in corso al momento della constatazione di detta media.
4. Per quanto riguarda il prezzo del glucosio, la constatazione del prezzo del granturco sul mercato della Comunità, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1010/86, viene effettuata sulla base della media dei prezzi del granturco quotati a Bayonne e a Bordeaux durante il periodo di riferimento definito al paragrafo 2, maggiorata di un importo forfettario di 1,5 ECU per 100 chilogrammi di granturco. Se l'importo complessivo supera il prezzo d'entrata del granturco applicabile il primo giorno dello stesso periodo di riferimento, per la suddetta constatazione si tiene conto di quest'ultimo prezzo.
5. Per le campagne di commercializzazione 1986/1987 e 1987/1988, l'importo della restituzione alla produzione applicabile per 100 chilogrammi di zucchero bianco nel corso di ciascuno dei trimestri di cui al paragrafo 1 è uguale alla differenza tra il prezzo dello zucchero comunitario applicabile durante il trimestre per il quale è fissata la restituzione e il prezzo del glucosio determinato per il periodo di riferimento in causa.
6. A decorrere dalla campagna di commercializzazione 1988/1989, e fatto salvo il disposto del secondo e del terzo comma, l'importo della restituzione alla produzione applicabile per 100 chilogrammi di zucchero bianco nel corso di ciascuno dei trimestri di cui al paragrafo 1 è uguale alla differenza tra il prezzo dello zucchero comunitario applicabile durante il trimestre per il quale è fissata la restituzione e il prezzo dello zucchero sul mercato mondiale determinato per il periodo di riferimento in causa.
Se il prezzo dello zucchero sul mercato mondiale è inferiore al prezzo del glucosio, l'importo della restituzione alla produzione è uguale alla differenza tra il prezzo dello zucchero comunitario e il prezzo del glucosio maggiorata del 25 % del divario constatato tra il prezzo dello zucchero sul mercato mondiale e il prezzo del glucosio.
A decorrere dalla campagna di commercializzazione 1989/1990, e fatta salva la revisione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1010/86, l'importo della restituzione alla produzione, nelle stesse circostanze di quelle previste al secondo comma, è maggiorato del 50 % dello scarto constatato ».
2. Il testo dell' è sostituito dal seguente:
«
1. La domanda di titolo di restituzione alla produzione è presentata per iscritto all'autorità competente dello Stato membro in cui il prodotto di base deve essere trasformato.
2. Nella domanda devono essere indicati:
a) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del trasformatore,
b) la natura e il quantitativo del prodotto di base da trasformare espresso in zucchero bianco, oppure, ove si tratti di isoglucosio, espresso in sostanza secca,
c) la voce tariffaria e la designazione del prodotto chimico per la cui fabbricazione deve essere utilizzato il prodotto di base,
d) la località in cui viene effettuata la trasformazione.
3. Gli Stati membri possono esigere indicazioni supplementari.
4. La domanda è accompagnata dalla costituzione di una cauzione, cui è subordinato il rilascio del titolo di restituzione di cui all'articolo 3.
5. La cauzione ammonta a 3,13 ECU per 100 chilogrammi di zucchero espresso in zucchero bianco, oppure, ove si tratti di isoglucosio, per 100 chilogrammi di sostanza secca.
6. Ai fini dello svincolo della cauzione di cui al paragrafo 5, l'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (1), è costituita dalla trasformazione del 95 % almeno del quantitativo di prodotto di base indicato nella domanda in uno dei prodotti chimici elencati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1010/86, durante il periodo di validità del titolo di restituzione in causa.
7. L'applicazione dei paragrafi 5 e 6 per quanto riguarda lo svincolo della cauzione è subordinata all'applicazione della clausola di forza maggiore e alle disposizioni del titolo V del regolamento (CEE) n. 2220/85.
(1) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5 ».
3. Il testo dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera c) è sostituito dal seguente:
« c) la natura e il quantitativo del prodotto di base da trasformare espresso in zucchero bianco, oppure, ove si tratti di isoglucosio, espresso in sostanza secca ».
4. Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:
« Articolo 5
Il titolo di restituzione è valido dal giorno del suo rilascio sino alla fine del terzo mese successivo al trimestre di fissazione nel corso del quale è stata accolta la domanda di restituzione alla produzione ».
5. Il seguente paragrafo 3 è aggiunto all'articolo 4:
« 3. Allorquando un prodotto chimico indicato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1010/86 a seguito del suo procedimento di produzione non è ottenuto direttamente dal prodotto di base in causa bensì da un prodotto intermediario, lui stesso ottenuto dal medesimo prodotto di base, la concessione della restituzione alla produzione può aver luogo soltanto se il controllo avviene in tutte le fasi di trasformazione, al fine di assicurare che tale prodotto intermediario nonché il prodotto chimico sopraricordato, sono stati ottenuti effettivamente dal prodotto di base per il quale è stata richiesta la restituzione alla produzione »
6. All'articolo 9, prima frase, i termini « lo zucchero » sono sostituiti da « il prodotto di base ».
7. L'articolo 11 è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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