Art. 2

In vigore dal 30 giu 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 139 del 14. 5. 1986, pag. 29. (3) GU n. L 351 del 21. 12. 1976, pag. 1. (4) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 40. (5) GU n. L 327 del 20. 12. 1977, pag. 9. (6) GU n. L 248 dell'8. 9. 1983, pag. 17.
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