Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 2835/77 è modificato come segue:
In vigore dal 30 giu 1986
1. All'articolo 4 il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:
« 3. In Spagna, nelle province di Badajoz e di Saragozza, la domanda d'aiuto per la campagna 1986/1987 può essere presentata sino al 31 luglio 1986 ».
2. All'articolo 5, il testo del terzo comma è sostituito dal testo seguente:
« Per la campagna 1986/1987, nelle province spagnole di Badajoz e di Saragozza, i controlli verteranno sulle superfici raccolte. »
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:1986:2039:oj#art-1