Art. 2
In vigore dal 30 giu 1986
Se la trasformazione ha luogo fuori dello Stato membro in cui il prodotto è stato coltivato, tale Stato membro fornisce allo Stato membro che procede al pagamento dell'aiuto alla produzione la prova che il prezzo minimo da versare al produttore è stato pagato.
Storico versioni
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