Art. 1

Per la campagna di commercializzazione 1986/1987:

In vigore dal 30 giu 1986
a) il prezzo minimo di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 426/86 da pagare ai produttori di pesche e b) l'aiuto alla produzione di cui all'articolo 5 dello stesso regolamento applicabile alle pesche sciroppate sono quelli stabiliti in allegato.
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