Art. 4

All'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 621/86 è aggiunto il comma seguente:

In vigore dal 27 giu 1986
« Il contingente è scaglionato durante l'anno come segue: - il 50 % nel periodo dal 1o marzo al 31 agosto 1986, - il 50 % nel periodo dal 1o settembre al 31 dicembre 1986 ».
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