Art. 1

All'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 618/86 è aggiunto il comma seguente:

In vigore dal 27 giu 1986
« I contingenti sono scaglionati durante l'anno come segue: - almeno il 33 % nel periodo dal 1o marzo al 30 giugno 1986, - almeno il 25 % nel periodo dal 1o luglio al 30 settembre 1986, - almeno il 25 % nel periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 1986 ».
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