Art. 2

Il regolamento (CEE) n. 1453/86 è modificato come segue:

In vigore dal 24 giu 1986
1) il testo dell', paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente: « 2. Il prezzo minimo della barbabietola B, valido nella Comunità, esclusi la Spagna e il Portogallo, è fissato a 24,74 ECU per una tonnellata. »; 2) il testo dell'articolo 4, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente: « 1. Per la Spagna e il Portogallo, i prezzi applicabili nel settore dello zucchero sono fissati come segue: a) per la Spagna: aa) il prezzo d'intervento dello zucchero bianco è fissato a 62,78 ECU/100 kg; bb) i prezzi della barbabietola sono fissati a: - 47,98 ECU/t per il prezzo di base, - 47,16 ECU/t per il prezzo minimo della barbabietola A, - 31,83 ECU/t per il prezzo minimo della barbabietola B; b) per il Portogallo: aa) il prezzo d'intervento dello zucchero bianco è fissato a 50,12 ECU/100 kg; bb) i prezzi della barbabietola sono fissati a: - 43,72 ECU/t per il prezzo di base, - 42,90 ECU/t per il prezzo minimo della barbabietola A, - 27,57 ECU/t per il prezzo minimo della barbabietola B. ».
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Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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