Art. 2
Il regolamento (CEE) n. 1453/86 è modificato come segue:
In vigore dal 24 giu 1986
1) il testo dell', paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:
« 2. Il prezzo minimo della barbabietola B, valido nella Comunità, esclusi la Spagna e il Portogallo, è fissato a 24,74 ECU per una tonnellata. »;
2) il testo dell'articolo 4, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:
« 1. Per la Spagna e il Portogallo, i prezzi applicabili nel settore dello zucchero sono fissati come segue:
a) per la Spagna:
aa) il prezzo d'intervento dello zucchero bianco è fissato a 62,78 ECU/100 kg;
bb) i prezzi della barbabietola sono fissati a:
- 47,98 ECU/t per il prezzo di base,
- 47,16 ECU/t per il prezzo minimo della barbabietola A,
- 31,83 ECU/t per il prezzo minimo della barbabietola B;
b) per il Portogallo:
aa) il prezzo d'intervento dello zucchero bianco è fissato a 50,12 ECU/100 kg;
bb) i prezzi della barbabietola sono fissati a:
- 43,72 ECU/t per il prezzo di base,
- 42,90 ECU/t per il prezzo minimo della barbabietola A,
- 27,57 ECU/t per il prezzo minimo della barbabietola B. ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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