Art. 1
In vigore dal 24 giu 1986
1. Per la campagna di commercializzazione 1986/1987, l'importo massimo di cui all'articolo 28, paragrafo 4, secondo comma, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1785/81 è portato al 37,5 % del prezzo d'intervento dello zucchero bianco.
2. Per la campagna di commercializzazione 1986/1987, il prezzo minimo della barbabietola B di cui all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1785/81 è uguale al 60,5 % del prezzo di base della barbabietola.
Storico versioni
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