Art. 4
Le quote complementari prelevate in applicazione dell'articolo 3 sono valide fino al 30 giugno 1987. Articolo 5
In vigore dal 24 giu 1986
Gli Stati membri versano nella riserva, entro il 1o aprile 1987, la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che alla data del 15 marzo 1987 ecceda il 20 % del volume iniziale. Può essere versato un quantitativo superiore, se vi è motivo di ritenere che esso possa rimanere inutilizzato.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1o aprile 1987, il totale delle importazioni dei prodotti in questione, effettuate fino al 15 marzo 1987 incluso e imputate al contingente comunitario, nonché eventualmente la frazione della loro quota iniziale versata nella riserva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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