Art. 7

In vigore dal 24 giu 1986
1. Gli Stati membri adottano adeguate disposizioni affinché l'apertura delle quote complementari da essi prelevate a norma dell' renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, alla loro parte maggiorata del contingente comunitario. 2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione la facoltà di attingere liberamente alle quote loro assegnate. 3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni dei prodotti in questione sulle loro quote man mano che tali prodotti sono presentati in dogana, accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica. 4. Il grado di esaurimento delle quote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.
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