Art. 2

In vigore dal 24 giu 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1986. Per il Consiglio Il Presidente G. BRAKS (1) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1. (2) GU n. L 32 del 3. 2. 1983, pag. 1.
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