Art. 1
All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 273/83 il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
In vigore dal 24 giu 1986
« 1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carbonato di sodio leggero della sottovoce 28.42 A ex II della tariffa doganale comune, con o senza aggiunta di sabbia della sottovoce 38.19 ex X - corrispondenti rispettivamente ai codici Nimexe ex 28.42-31 e ex 38.19-99 - e originario della Bulgaria, della Repubblica democratica tedesca, della Polonia, della Romania e dell'Unione sovietica. ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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