Art. 2
In vigore dal 18 giu 1986
Il presente regolamento entra in vigore il 1o settembre 1986.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 130.
(2) GU n. L 320 del 29. 11. 1985, pag. 19.
Storico versioni
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