Art. 1

In vigore dal 18 giu 1986
Possono essere offerti al consumo umano diretto sino all'esaurimento delle scorte, i vini spumanti originari dei paesi terzi e del Portogallo importati nella Comunità anteriormente al 1o settembre 1987, il cui tenore di anidride solforosa totale non superi, secondo i casi, i tenori prescritti dall'articolo 12, paragrafo 1 e dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 358/79, nella sua versione applicabile anteriormente al 1o settembre 1986; Possono essere inoltre offerti al consumo umano diretto nel loro paese di produzione e per l'esportazione verso i paesi terzi, sino all'esaurimento delle scorte: - i vini spumanti originari della Spagna elaborati anteriormente al 1o settembre 1986, il cui tenore di anidride solforosa totale non superi i tenori prescritti dalle disposizioni spagnole o comunitarie in vigore prima di tale data, - i vini spumanti originari del Portogallo elaborati anteriormente al 1o gennaio 1991, il cui tenore di anidride solforosa totale non superi i tenori prescritti dalle disposizioni portoghesi in vigore prima di tale data.
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