Art. 2
In vigore dal 18 giu 1986
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1986.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
(2) GU n. L 87 del 2. 4. 1986, p. 1.
(3) GU n. L 156 del 25. 6. 1977, pag. 4.
(4) GU n. L 361 del 23. 12. 1978, pag. 8.
(5) GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 6.
Storico versioni
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