Art. 1
In vigore dal 18 giu 1986
Per la campagna di commercializzazione 1986/1987 l'ammontare del contributo di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1785/81 è fissato a 4,00 ECU per 100 kg di zucchero bianco.
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