Art. 4

In vigore dal 17 giu 1986
1. Le domande di titolo d'importazione per i prodotti di cui all' ed all' sono presentate alle autorità competenti degli Stati membri - dal 19 al 24 giugno 1986, - dal 25 al 27 giugno 1986. L'importo della garanzia da costituire all'atto della presentazione della domanda di titolo è fissato a 120 ECU/t. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, mediante telescritto, al più tardi il 28 giugno 1986 e il 30 giugno 1986, i quantitativi che sono stati oggetto di una domanda di titolo, separatamente per i prodotti di cui all' ed all', con l'indicazione del nome dell'importatore e del paese d'origine. 3. Se del caso, la Commissione fissa, al più tardi il 30 giugno 1986 e il 3 luglio 1986, la percentuale uniforme di riduzione dei quantitativi richiesti. La Commissione determina, se del caso, i quantitativi di cui all' rimasti disponibili, che possono essere utilizzati per il rilascio di titoli relativi ai prodotti di cui all', e, inversamente, per i quantitativi di cui all' non utilizzati.
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