Art. 1
In vigore dal 17 giu 1986
Per le 100 000 t di quantitativi supplementari di prodotti della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune, originari dei paesi terzi non membri del GATT, che possono beneficiare di un tasso del prelievo applicabile con un massimale del 6 % ad valorem, in applicazione del regolamento (CEE) n. 758/86 sono rilasciati titoli sino a concorrenza di 45 000 t per prodotti assoggettati al regime del deposito doganale o delle zone franche alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
La domanda di titolo è presentata all'autorità competente dello Stato membro nel quale sono immagazzinati i prodotti. All'atto della presentazione della domanda, l'interessato deve fornire la prova che i prodotti per la cui importazione è chiesto un titolo sono immagazzinati alle condizioni indicate al primo comma.
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