Art. 2
In vigore dal 17 giu 1986
1. Le autorità spagnole rilasciano le autorizzazioni d'importazione in modo da garantire un'equa ripartizione del quantitativo disponibile tra i richiedenti.
2. Le domande di autorizzazione d'importazione sono abbinate alla costituzione di una cauzione cui si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2220/85.
L'esigenza principale, ai sensi dell'articolo 20 del suddetto regolamento, è che le importazioni siano effettuate.
Storico versioni
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