Art. 2
In vigore dal 13 giu 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 1986.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 8.
(3) GU n. 111 del 10. 6. 1967, pag. 2196/67.
(4) GU n. L 215 del 23. 7. 1982, pag. 6.
(5) GU n. 136 del 30. 6. 1967, pag. 2919/67.
(6) GU n. L 185 del 18. 7. 1985, pag. 15.
(7) GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 13.
Storico versioni
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