Art. 4

In vigore dal 5 giu 1986
1. La dichiarazione di immissione in libera pratica dei prodotti di cui all' del regolamento (CEE) n. 1707/86 può essere accompagnata da un titolo di esportazione rilasciato dalle autorità competenti dei paesi terzi di cui all', paragrafo 2, primo comma. 2. Il titolo di esportazione attesta che il prodotto da esso accompagnato rispetta le tolleranze massime fissate dall' del regolamento (CEE) n. 1707/86. Esso viene redatto su un formulario stampato su carta bianca e conforme al modello che figura nell'allegato II. 3. La Commissione comunica agli Stati membri i dati relativi alle autorità abilitate a rilasciare, nei paesi terzi in causa, il titolo di esportazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:1762:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo