Art. 2

In vigore dal 5 giu 1986
Fatte salve le misure complementari previste dall' del regolamento (CEE) n. 1707/86, quando viene constatato un superamento delle tolleranze massime per un prodotto originario di un paese terzo, tutti gli stessi prodotti originari del paese terzo in questione sono sottoposti ad un controllo intensificato.
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