Art. 6
In vigore dal 30 mag 1986
1. Le modalità di applicazione del presente regolamento e le eventuali modifiche dell'elenco dei prodotti non atti all'alimentazione umana che figurano nell'allegato sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68 (1), che si applica per analogia.
2. A tale scopo è istituito un comitato ad hoc, composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.
Nel comitato, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:1707:oj#art-6