Art. 3

Le tolleranze massime di cui all'articolo 2 sono le seguenti:

In vigore dal 30 mag 1986
radioattività massima cumulata di cesio 134 e 137 non deve essere superiore a: - 370 Bq/kg per il latte delle voci 04.01 e 04.02 della tariffa doganale comune, nonché per le derrate alimentari destinate all'alimentazione particolare dei lattanti durante i primi quattro a sei mesi di vita, sufficienti da sole per il fabbisogno nutritivo di questa categoria di persone e presentate al dettaglio in imballaggi chiaramente identificati ed etichettati come « preparazioni per lattanti » (7), - 600 Bq/kg per tutti gli altri prodotti interessati.
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