Art. 4

In vigore dal 30 mag 1986
1. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione, entro e non oltre i 10 giorni successivi alla loro adozione, le misure prese per l'applicazione di questo regime di premio e segnatamente le misure relative all'identificazione dei vitelli mediante marchio indelebile o altro mezzo equivalente. 2. Gli Stati membri in questione comunicano alla Commissione, al più tardi un mese dopo la fine del mese al quale si riferiscono le comunicazioni, il numero di animali per i quali il diritto al premio è stato acquisito nel corso di ciascun mese.
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