Art. 2
In vigore dal 30 mag 1986
1. Il premio complementare di cui all' del regolamento (CEE) n. 1346/86 può essere concesso soltanto ai produttori beneficiari del premio di cui all' dello stesso regolamento.
2. Le autorità competenti dello Stato membro interessato stabiliscono, se del caso, le condizioni e modalità supplementari per la concessione del suddetto premio complementare e ne informano la Commissione entro il termine di cui all', paragrafo 1.
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