Art. 2

In vigore dal 28 mag 1986
1. La durata di validità dei titoli « MCS » di cui all' del regolamento (CEE) n. 574/86 è limitata a 3 mesi a decorrere dalla data in cui sono stati richiesti. Tuttavia, per ogni campagna, compreso il periodo dal 1o marzo al 31 ottobre 1986, per quanto concerne l'olio d'oliva, la validità dei titoli scade al più tardi il 31 ottobre. Per quanto concerne i panelli, la validità dei titoli scade al più tardi il 31 dicembre. 2. L'importo della cauzione è fissato a 50 ECU/100 kg di olio d'oliva e a 30 ECU per tonnellata di panelli. La garanzia è costituita secondo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (3). L'impegno di immettere in consumo i prodotti in questione nel periodo di validità del documento costituisce l'obbligo principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85.
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