Art. 1
In vigore dal 28 mag 1986
1. Il massimale indicativo d'importazione in Portogallo di olio d'oliva della sottovoce tariffaria 15.07 A della tariffa doganale comune in provenienza dagli altri Stati membri è fissato per il periodo dal 1o marzo al 31 ottobre 1986, a 2 000 tonnellate.
2. Il massimale indicativo d'importazione in Portogallo di panelli della sottovoce tariffaria 23.04 B della tariffa doganale comune in provenienza dalla Comunità è fissato per il periodo dal 1o marzo al 31 dicembre 1986, a 18 000 tonnellate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:1634:oj#art-1