Art. 1

In vigore dal 26 mag 1986
1. Dal 1o luglio 1986 al 30 giugno 1987, nella Comunità economica europea è aperto all'importazione in provenienza da paesi terzi un contingente tariffario comunitario di 38 000 capi di giovenche e vacche, diverse da quelle destinate alla macellazione, delle seguenti razze di montagna: razze grigia, bruna, gialla, pezzata del Simmenthal e pezzata del Pinzgau, della sottovoce ex 01.02 A II della tariffa doganale comune. 2. Per l'applicazione del presente regolamento, vengono considerati come non destinati alla macellazione i succitati animali che non vengono macellati entro quattro mesi dal giorno della loro importazione. Possono nondimeno essere concesse delle deroghe in casi di forza maggiore debitamente comprovati con un attestato di un'autorità locale recante le ragioni che hanno motivato la macellazione. 3. Detto contingente è gestito conformemente agli articoli seguenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:1726:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo