Art. 3

In vigore dal 26 mag 1986
1. Una prima parte di 30 000 capi è ripartita tra gli Stati membri, in appresso enumerati. Le aliquote sono valide dal 1o luglio 1986 al 30 giugno 1987, fatto salvo l', e ammontano ai quantitativi seguenti: Benelux 100 capi Germania 16 000 capi Spagna 100 capi Grecia 2 100 capi Francia 1 600 capi Irlanda 50 capi Italia 10 000 capi Regno Unito 50 capi 2. La seconda parte di 8 000 capi costituisce la riserva.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:1726:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo