Art. 3
In vigore dal 26 mag 1986
1. Una prima parte di 30 000 capi è ripartita tra gli Stati membri, in appresso enumerati. Le aliquote sono valide dal 1o luglio 1986 al 30 giugno 1987, fatto salvo l', e ammontano ai quantitativi seguenti:
Benelux 100 capi
Germania 16 000 capi
Spagna 100 capi
Grecia 2 100 capi
Francia 1 600 capi
Irlanda 50 capi
Italia 10 000 capi
Regno Unito 50 capi
2. La seconda parte di 8 000 capi costituisce la riserva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:1726:oj#art-3