Art. 6
In vigore dal 26 mag 1986
Gli Stati membri di cui all', paragrafo 1, trasferiscono alla riserva entro il 1o luglio 1987 la parte non utilizzata delle loro quote iniziali che alla data del 15 giugno 1987 eccede il 20 % dell'importo iniziale. Essi possono trasferire una quantità maggiore se ci sono motivi di ritenere che questa non sarà utilizzata.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 1o luglio 1987 l'importo complessivo delle reimportazioni dei prodotti in questione effettuate fino al 15 giugno 1987 incluso ed imputate al contingente comunitario nonché, eventualmente, la frazione della loro quota iniziale da essi versata nella riserva.
Storico versioni
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