Art. 2
In vigore dal 26 mag 1986
1. Il contingente tariffario di cui all', paragrafo 1, è suddiviso in due parti.
La prima parte, che corrisponde ad un importo di 1 640 000 ECU, viene suddivisa come segue fra gli Stati membri indicati nell'accordo precitato; le quote parti, fatto salvo l', sono valide dal 1o settembre 1986 al 31 agosto 1987:
(in ECU)
Benelux: 20 000
Germania: 1 080 000
Francia: 520 000
Italia: 20 000
2. La seconda parte pari a 230 000 ECU costituisce una riserva comunitaria.
Storico versioni
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